Nuovo rifugio delle Saliere Frontignano 2013

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  • #260544
    sertorelli
    Moderatore

    intanto hanno rimontato le seggiole della belvedere.

    #224083
    Vettore2480
    Partecipante

    Chiuso il cantiere del rifugio (fonte webcam :blush: )…
    …si montano le seggiole e si parte per altro giro altra corsa!

    ….speriamo in un inverno super nevoso, stile 2006, così non si sentirà la necessità di fermarsi per lo spuntino!!

    #260545
    Vettore2480
    Partecipante

    Chiuso il cantiere del rifugio (fonte webcam :blush: )…
    …si montano le seggiole e si parte per altro giro altra corsa!

    ….speriamo in un inverno super nevoso, stile 2006, così non si sentirà la necessità di fermarsi per lo spuntino!!

    #224084
    sertorelli
    Moderatore

    C O M U N E D I U S S I T A
    Provincia di Macerata
    COPIA DI DELIBERAZIONE
    DELLA
    GIUNTA MUNICIPALE



    DELIBERAZIONE NUMERO 83 DEL 11-09-13


    OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO RIFUGIO DI MONTAGNA “LE SALIERE” IN LOC. FRONTIGNANO – PROPOSTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CONDIVISIONE – ATTO D’INDIRIZZO



    L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di settembre alle ore 20:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

    ======================================================================

    MOROSI DR SERGIO SINDACO P
    FALCONETTI BRUNO ASSESSORE P
    NORI REMO ASSESSORE P
    GULLOTTO CARMELA ASSESSORE P
    PIERDOMENICO MONICA ASSESSORE A

    ======================================================================

    Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

    Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
    Sig. DOTT. SANTOPADRE MARCELLO
    Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MOROSI DR SERGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell’oggetto su riferito.
    LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la relazione del geom. Patrizia Ortenzi quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo rifugio di montagna ”Le Saliere” in loc. Frontignano che si richiama ed allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

    Visto che in particolare la suddetta relazione si conclude con la proposta che la Stazione Appaltante determini:
    – di procedere ai sensi dell’art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. alla RISOLUZIONE del contratto Rep. 648 del 15.10.2011 stipulato tra il Comune di Ussita e la Ditta Opera Costruzioni S.r.l. con sede in Via A. Bertoloni, 19, Roma dell’importo di euro 1.500.062,26 oltre IVA cosi’ come divenuto in virtu’ della variante suppletiva approvata con Deliberazione Giunta Municipale n. 111 del 20.10.2012, per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e irregolarita’ riscontrate e denunciate dal Direttore dei Lavori nell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo rifugio di montagna “Le Saliere” come si evince dagli ordini di servizio e dalla relazione particolareggiata del D.l., documentazione che e’ stata dettagliata nelle premesse e qui si intende integralmente riportata;
    – di demandare al Responsabile unico del procedimento e al Direttore dei lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D.lgs. 163/2006;
    – di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle modalita’ per l’esecuzione dei restanti lavori ;
    – Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’adozione dei provvedimenti relativi, compresa l’escussione della garanzia fidejussoria, successivamente alla quantificazione dei danni subiti e subendi da parte del Comune di ussita;

    Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene molto gravi e dannosi gli inadempimenti contrattuali della ditta Appaltatrice;
    – che l’opera di cui trattasi riveste un’importanza strategica per l’economia del territorio, anche in virtù del relativo indotto;

    Ritenuto pertanto dopo attento esame della documentazione prodotta, di condividere e fare proprie le osservazioni e le valutazioni formulate dal Responsabile unico del Procedimento nella relazione sopra citata;

    Considerato che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 il provvedimento definitivo di risoluzione sara’ emanato dal Responsabile del servizio competente e precisamente dal Responsabile del settore IV “Assetto ed Uso del territorio”;

    Ritenuto tuttavia di dover aderire formalmente alla proposta di cui sopra indirizzando il competente Responsabile di Settore a determinare la risoluzione;

    Tutto cio’ premesso e considerato;
    Visto il D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto il DPR. 207/2010;
    Visto il D.Lgs 267/2000;

    Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

    DELIBERA

    Di aderire alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo rifugio di montagna “Le Saliere” in loc. Frontignano di Ussita, la quale si conclude con la proposta di risoluzione del contratto Rep. 648 del 15.10.2011;
    – Di demandare al Responsabile del Settore Quarto Assetto ed Uso del Territorio di procedere con proprio atto, ai sensi dell’art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. alla RISOLUZIONE del contratto Rep. 648 del 15.10.2011 stipulato tra il Comune di Ussita e la Ditta Opera Costruzioni S.r.l. con sede in Via A. Bertoloni, 19, Roma dell’importo di euro 1.500.062,26 oltre IVA cosi’ come divenuto in virtu’ della variante suppletiva approvata con Deliberazione Giunta Municipale n. 111 del 20.10.2012, per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e irregolarita’ riscontrate e denunciate dal Direttore dei Lavori nell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo rifugio di montagna “Le Saliere” come si evince dagli ordini di servizio e dalla relazione particolareggiata del D.l., documentazione che e’ stata dettagliata nella relazione del R.U.P;
    – di demandare al Responsabile unico del procedimento e al Direttore dei lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D.lgs. 163/2006;
    – di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle modalita’ per l’esecuzione dei restanti lavori ;
    – di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’adozione dei provvedimenti relativi, compresa l’escussione della garanzia fidejussoria, successivamente alla quantificazione dei danni subiti e subendi da parte del Comune di ussita;

    Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di preservare i lavori già eseguiti, onde evitare danni gravi e irreparabili che potrebbero compromettere il completamento dell’opera;

    Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

    DELIBERA

    di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

    SETTORE “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO”
    Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

    Il Responsabile del settore
    F.to ORTENZI PATRIZIA

    Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
    F.to MOROSI DR SERGIO F.to DOTT. SANTOPADRE MARCELLO



    Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera
    è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 13-09-13 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

    Ussita, li 13-09-13

    IL SEGRETARIO
    F.to DOTT. SANTOPADRE MARCELLO



    La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari
    data 13-09-13 con nota prot.n. 3124 ai sensi dell’art.125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

    Ussita, li
    IL SEGRETARIO

    F.to DOTT. SANTOPADRE MARCELLO



    Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00.
    Li,
    IL SEGRETARIO
    F.to DOTT. SANTOPADRE MARCELLO



    Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
    Ussita, li

    VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO


    #260546
    sertorelli
    Moderatore

    C O M U N E D I U S S I T A
    Provincia di Macerata
    COPIA DI DELIBERAZIONE
    DELLA
    GIUNTA MUNICIPALE



    DELIBERAZIONE NUMERO 83 DEL 11-09-13


    OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO RIFUGIO DI MONTAGNA “LE SALIERE” IN LOC. FRONTIGNANO – PROPOSTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CONDIVISIONE – ATTO D’INDIRIZZO



    L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di settembre alle ore 20:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

    ======================================================================

    MOROSI DR SERGIO SINDACO P
    FALCONETTI BRUNO ASSESSORE P
    NORI REMO ASSESSORE P
    GULLOTTO CARMELA ASSESSORE P
    PIERDOMENICO MONICA ASSESSORE A

    ======================================================================

    Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

    Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
    Sig. DOTT. SANTOPADRE MARCELLO
    Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MOROSI DR SERGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell’oggetto su riferito.
    LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la relazione del geom. Patrizia Ortenzi quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo rifugio di montagna ”Le Saliere” in loc. Frontignano che si richiama ed allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

    Visto che in particolare la suddetta relazione si conclude con la proposta che la Stazione Appaltante determini:
    – di procedere ai sensi dell’art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. alla RISOLUZIONE del contratto Rep. 648 del 15.10.2011 stipulato tra il Comune di Ussita e la Ditta Opera Costruzioni S.r.l. con sede in Via A. Bertoloni, 19, Roma dell’importo di euro 1.500.062,26 oltre IVA cosi’ come divenuto in virtu’ della variante suppletiva approvata con Deliberazione Giunta Municipale n. 111 del 20.10.2012, per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e irregolarita’ riscontrate e denunciate dal Direttore dei Lavori nell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo rifugio di montagna “Le Saliere” come si evince dagli ordini di servizio e dalla relazione particolareggiata del D.l., documentazione che e’ stata dettagliata nelle premesse e qui si intende integralmente riportata;
    – di demandare al Responsabile unico del procedimento e al Direttore dei lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D.lgs. 163/2006;
    – di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle modalita’ per l’esecuzione dei restanti lavori ;
    – Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’adozione dei provvedimenti relativi, compresa l’escussione della garanzia fidejussoria, successivamente alla quantificazione dei danni subiti e subendi da parte del Comune di ussita;

    Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene molto gravi e dannosi gli inadempimenti contrattuali della ditta Appaltatrice;
    – che l’opera di cui trattasi riveste un’importanza strategica per l’economia del territorio, anche in virtù del relativo indotto;

    Ritenuto pertanto dopo attento esame della documentazione prodotta, di condividere e fare proprie le osservazioni e le valutazioni formulate dal Responsabile unico del Procedimento nella relazione sopra citata;

    Considerato che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 il provvedimento definitivo di risoluzione sara’ emanato dal Responsabile del servizio competente e precisamente dal Responsabile del settore IV “Assetto ed Uso del territorio”;

    Ritenuto tuttavia di dover aderire formalmente alla proposta di cui sopra indirizzando il competente Responsabile di Settore a determinare la risoluzione;

    Tutto cio’ premesso e considerato;
    Visto il D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto il DPR. 207/2010;
    Visto il D.Lgs 267/2000;

    Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

    DELIBERA

    Di aderire alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo rifugio di montagna “Le Saliere” in loc. Frontignano di Ussita, la quale si conclude con la proposta di risoluzione del contratto Rep. 648 del 15.10.2011;
    – Di demandare al Responsabile del Settore Quarto Assetto ed Uso del Territorio di procedere con proprio atto, ai sensi dell’art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. alla RISOLUZIONE del contratto Rep. 648 del 15.10.2011 stipulato tra il Comune di Ussita e la Ditta Opera Costruzioni S.r.l. con sede in Via A. Bertoloni, 19, Roma dell’importo di euro 1.500.062,26 oltre IVA cosi’ come divenuto in virtu’ della variante suppletiva approvata con Deliberazione Giunta Municipale n. 111 del 20.10.2012, per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e irregolarita’ riscontrate e denunciate dal Direttore dei Lavori nell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo rifugio di montagna “Le Saliere” come si evince dagli ordini di servizio e dalla relazione particolareggiata del D.l., documentazione che e’ stata dettagliata nella relazione del R.U.P;
    – di demandare al Responsabile unico del procedimento e al Direttore dei lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D.lgs. 163/2006;
    – di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle modalita’ per l’esecuzione dei restanti lavori ;
    – di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’adozione dei provvedimenti relativi, compresa l’escussione della garanzia fidejussoria, successivamente alla quantificazione dei danni subiti e subendi da parte del Comune di ussita;

    Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di preservare i lavori già eseguiti, onde evitare danni gravi e irreparabili che potrebbero compromettere il completamento dell’opera;

    Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

    DELIBERA

    di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

    SETTORE “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO”
    Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

    Il Responsabile del settore
    F.to ORTENZI PATRIZIA

    Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
    F.to MOROSI DR SERGIO F.to DOTT. SANTOPADRE MARCELLO



    Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera
    è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 13-09-13 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

    Ussita, li 13-09-13

    IL SEGRETARIO
    F.to DOTT. SANTOPADRE MARCELLO



    La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari
    data 13-09-13 con nota prot.n. 3124 ai sensi dell’art.125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

    Ussita, li
    IL SEGRETARIO

    F.to DOTT. SANTOPADRE MARCELLO



    Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00.
    Li,
    IL SEGRETARIO
    F.to DOTT. SANTOPADRE MARCELLO



    Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
    Ussita, li

    VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO


    #224085
    sertorelli
    Moderatore

    -Richiamata la relazione riservata al RUP del Direttore dei lavori del 27.07.2013 dalla quale si evince tra l’altro che:

    “Considerato che l’andamento dei lavori ed il comportamento dell’appaltatore(impresa Opera Costruzioni Srl) concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto (accordo transattivi sottoscritto in data 01/03/2013) tale da compromettere la buona riuscita dei lavori ed il compimento dell’opera entro i termini fissati con il citato accordo transattivo e precisamente con scadenza in data 15/08/2013”

    “In sede di gara la ditta Opera Costruzioni Srl ha proposto una consistente riduzione dei tempi di consegna, che peraltro ha maturato all’impresa stessa un punteggio a favore ai fini dell’aggiudicazione finale, fissando in 180 giorni il tempo necessario per l’ultimazione dei lavori consistenti in complessivi euro unmilione-quattrocentoventimila circa, quando invece in 101 giorni (circa la metà del tempo proposto) ha maturato solamente il 5% circa dell’importo contrattuale”

    “Visto che nel corso dei lavori l’impresa è incorsa in comportamenti lesivi dei patti e delle condizioni contrattuali (accordo transattivo sottoscritto in data 01/03/2013 rep. 656)”;

    “Preso atto dell’oggettivo e grave ritardo rispetto al cronoprogramma aggiornato al 10/04/2013 ampiamente disatteso in ogni singola lavorazione”;

    “Con previsione puramente ottimistica, ipotizzando la ripresa delle lavorazioni mancanti a decorrere dal 5 agosto p.v., mantenendo la tempistica di ogni lavorazione proposta dall’Impresa, salvo eventuali ulteriori criticità legate al ritardo nell’approvvigionamento dei materiali, alla cattiva conduzione del cantiere, al maltempo, la scadenza per l’ultimazione dei lavori è prevista al 14/11/2013, ovvero ben 91 giorni (oltre 3 mesi) di ritardo rispetto il cronoprogramma aggiornato al 10/04/2013”;

    “Dal quadro sopra riportato si evince con inconfutabile chiarezza che il termine delle lavorazioni supera ampiamente quello fissato nella transazione del 01/03/2013, con scadenza per il completamento dell’opera il 15/08/2013 e, cosa ancor più grave, la previsione di cui sopra dimostra che il termine delle lavorazioni oltrepasserà il periodo estivo, protraendosi fino al prossimo autunno, impedendo così di fatto l’esecuzione di quelle attività di completamento indispensabili per fruire concretamente dell’immobile”.

    “Considerato che il permanere degli inadempimenti ha gravemente compromesso la realizzazione dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali e dalle esigenze della Stazione Appaltante”;

    “Constatato che il comportamento omissivo dell’impresa configura la fattispecie di un “grave inadempimento contrattuale” ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto (Accordo Transattivo) o della regola d’arte:
    ~ D.Lgs. 163/2006;
    ~ Regolamento DPR 207/2010 (ex DPR 554/1999);
    ~ Capitolato Speciale d’Appalto;
    ~ Contratto;
    ~ Accordo Transattivo sottoscritto in data 01/03/2013”

    “CONSTATATO: che a tutt’oggi le disposizioni impartite sia per le vie brevi, sia epistolarmente, con la corrispondenza sopra richiamata e le cui copie si allegano alla presente e della stessa fanno parte integrante, sono state totalmente disattese soprattutto per quanto attiene il rispetto del cronoprogramma; che le disposizioni imposte dal contratto (Accordo Transattivo del 01/03/2013) sono state anch’esse inosservate e che il permanere di tale condizione non consente di assicurare una corretta esecuzione dell’appalto nei tempi e nei modi programmati”;

    “RITIENE CHE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 136, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché degli artt. 7, 8, 9, 11 e 12 del Capitolato Speciale d’Appalto possano essere contestati all’impresa gli inadempimenti sopra illustrati”.

    Richiamato il verbale di verifica dello stato avanzamento lavori del 12.08.2013 redatto in contraddittorio con l’impresa appaltatrice alla presenza di due testimoni dal quale si evince che le percentuali raggiunte per ciascuna categoria di lavoro erano molto basse rispetto ai tre giorni rimanenti per dare l’opera completa;

    Rilevato che il 15.08.2013 i lavori non sono stati ultimati;

    Richiamato l’ordine di servizio della D.L. del 25.08.2013 con il quale:
    – si segnalava alla Ditta l’avvenuta scadenza del termine contrattuale per ultimare i lavori
    – si comunicava la messa in penale della stessa
    – si riteneva opportuno ai sensi dell’art. 13 del contratto e art. 12 del capitolato speciale d’appalto concedere all’impresa ulteriori sessanta giorni per l’ultimazione dei lavori e quindi entro il 15.10.2013 purche’ venisse rispettato il seguente scadenziario delle lavorazioni indispensabili per evitare danni alle opere gia’ eseguite:

    Sintetica descrizione delle lavorazioni Data di completamento Data del sopralluogo per l’accertamento dell’avvenuto completamento.
    Accertamento acquisizione misure degli infissi per quanto alle tre vetrate. 27 agosto 2013 27 agosto 2013
    Esecuzione dei massetti interni (primo strato) pronti per la posa dei pannelli
    del riscaldamento a pavimento. 31 agosto 2013 31 agosto 2013

    Posa dei canali di gronda, scossaline, converse per compluvi e relativi discendenti. 31 agosto 2013 31 agosto 2013
    Esecuzione massetti esterni primo strato. 07 settembre 2013 07 settembre 2013
    Posa del manto di copertura costituito da “Tegola canadese” 07 settembre 2013 07 settembre 2013
    Fornitura materiale per completamento delle pareti perimetrali esterne. 14 settembre 2013 16 settembre 2013
    Esecuzione massetti esterni pronti per la posa della pavimentazione. 14 settembre 2013 16 settembre 2013
    Completamento delle pareti perimetrali compresa la finitura del lato esterno. 23 settembre 2013 23 settembre 2013
    Posa dei pavimenti delle terrazze 30 settembre 2013 30 settembre 2013
    Completamento delle pareti perimetrali per quanto alla finitura interna. 30 settembre 2013 30 settembre 2013
    Posa in opera infissi relativi alle finestre, escluse le tre vetrate di grandi dimensioni. 30 settembre 2013 30 settembre 2013
    Posa in opera degli infissi per quanto alle tre vetrate di grande dimensione. 07 ottobre 2013 07 ottobre 2013
    Posa dei pavimenti interni 07 ottobre 2013 07 ottobre 2013
    Completamento dei locali del piano interrato, compresi i bagni. 14 ottobre 2013 14 ottobre 2013
    Completamento impiantistica. 14 ottobre 2013 14 ottobre 2013
    Completamento impiantistica relativa anche ai pannelli fotovoltaici ed all’impianto geotermico. 14 ottobre 2013 14 ottobre 2013
    Completamento del rifugio nel suo complesso. 14 ottobre 2013 14 ottobre 2013

    Ravvisato che nel medesimo ordine di servizio veniva specificato che per quanto riguarda le lavorazioni riguardanti i primi dodici punti il medesimo ordine di servizio aveva valore di assegnazione specifica del termine di cui al comma 4 dell’ art. 136 D.Lgs. 163/06, onde il suo mancato rispetto avrebbe prodotto le conseguenze di cui ai successivi commi 5 e 6 dello stesso articolo, anche prima del termine finale fissato al 15.10.2012 ;

    Ravvisato che nel suddetto ordine di servizio e’ stato piu’ volte specificato che il ritardo di una sola delle singole categorie urgenti avrebbe comportato la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 senza ulteriore preavviso;

    Ravvisato che nel medesimo ordine di servizio e’ disposto che le singole scadenze sarebbero state puntualmente verificate dalla D.L. e dal RUP;

    Richiamato l’ordine di servizio del D.L. del 26.08.2013 con il quale si evidenzia la necessità di eseguire con somma urgenza i lavori di posa in opera delle scossaline, converse, canalizzazioni e relativi accessori previa sostituzione del materiale isolante ammalorato per infiltrazioni di acque meteoriche, nonché la definitiva posa del manto di tegole Canadesi;

    Richiamata l’integrazione all’ordine di servizio del 26.8.2013 del 28.08.2013 con cui si mette in evidenza che a causa della non esecuzione di quanto indicato nell’O.d.s. del 26.08.2013, le copiose piogge verificatesi in data 27.08.2013, hanno bagnato la fibra di legno interclusa nelle pareti verticali tanto che le medesime dovranno essere verificate;

    Richiamati i verbali di verifica, anche ai sensi del comma 5 dell’ art. 136 D.Lgs. 163/06, delle singole scadenze fissate nell’ordine di servizio del 25.08.2013 del 31.08.2013 e del 10.09.2013, trasmessi al responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di detta disposizione, dai quali si evince che le prime sei date non sono state rispettate, non essendo state le relative opere realizzate;

    Ravvisato che il mancato rispetto dei termini contrattuali e di quelli successivamente indicati dal D.L. procura un grave danno all’Amministrazione Comunale che non riesce ad aprire il nuovo rifugio neppure per la prossima stagione invernale, mentre in base al contratto iniziale il rifugio doveva essere ultimato per la stagione invernale 2011/2012 ed in base all’ accordo transattivo ultimato entro il 15.8.2013;

    Ravvisata l’ urgenza di provvedere per evitare ulteriori danni, dato che, se l’involucro esterno del rifugio realizzato non viene ultimato (pareti perimetrali esterne e infissi) o comunque messo in sicurezza prima della stagione autunno-invernale, si rischia che esso debba essere rifatto in toto, essendo intuitivo stimare che le opere, per effetto delle piogge, vengano completamento imbibite d’acqua;

    Vista la nota dell’Avv. Del Sorbo del 02.09.2013 con la quale la Ditta Opera sollecita il pagamento del 5 stato avanzamento lavori;

    Vista la nota di risposta della D.L. del 05.09.2013 dalla quale si evince che il 5 SAL si raggiungerebbe solamente contabilizzando tutte le pareti verticali perimetrali non ancora ultimate e realizzate in difformità al progetto, per le quali tra l’altro si rischia l’intero smontaggio a causa dell’imbibimento con acqua delle medesima per la mancata realizzazione da parte della ditta Opera delle scossaline sommitali;

    Visto che nella suddetta nota del D.L. si fa rilevare alla ditta Opera Costruzioni che solo a lavorazione finita a regola d’ arte ed conformità al progetto le pareti potranno essere contabilizzate;

    Richiamata la propria nota prot. 3097 del 06.09.2013 di risposta a quella dell’Avv. Del Sorbo nella quale viene ribadito che non vi sono le condizioni di contratto e di Legge per ritenere maturato il V S.A.L . per le motivazioni ben specificate dalla D.L. nella propria nota di cui sopra;

    Vista la ulteriore missiva dell’ avv. Del Sorbo del 09.09.2013 con la quale, dandosi disponibilità ad una verifica congiunta, si pone ancora l’ accento sul fatto che la ditta Opera “provvederà ad eseguire nuove lavorazioni unicamente laddove siano appianati eventuali contrasti su quanto allo stato effettivamente dovuto”;

    Stimato di non poter assolutamente condividere detta posizione assunta dalla ditta Opera per le ragioni già enunciate nella nota di risposta della D.L. del 05.09.2013 e precisamente perché
    – vi sono difformità non autorizzate nella realizzazione delle pareti perimetrali, che ne precludono la liquidazione;
    – la voce di capitolato inerente è liquidabile solo dopo la realizzazione integrale della parete;

    Stimato inoltre che, anche se fossero (e non lo sono) maturati i requisiti per il V° SAL, l’ attuale rifiuto a non eseguire ulteriori lavorazioni non può comunque essere giustificato, atteso che
    – non sono ancora decorsi i termini (sommati per l’ emissione del certificato di pagamento e per il pagamento ex art. 143 DPR 207/10) per l’ esecuzione del pagamento,
    – non sussistono le condizioni per l’ ipotizzato rifiuto di adempiere alle obbligazioni derivanti da contratto ex art. 1460 c.c., tenuto conto del disposto dell’ art. 133, primo comma, del Codice dei contratti;

    Ravvisato che inoltre sono ancora da definire gli importi Inail ed Inps da liquidare in quanto non pagati dalla ditta subappaltatrice Edilnord e che saranno quindi da trattenere dalle somme maturate;

    Ravvisato che dalle somme maturate dovranno essere detratti anche gli oneri necessari per il ripristino ambientale dei luoghi deteriorati dalla Ditta esecutrice con i propri mezzi (bilici) durante l’operazione di trasporto del legname prefabbricato ancora da quantizzare;

    Dato atto che le inadempienze accertate concretano oltre che un grave ritardo sull’ultimazione dei lavori anche un grave danno all’interesse pubblico trattandosi di un intervento concernente la realizzazione di un’opera di importanza strategica per gli impianti sportivi di Frontignano e quindi influente su tutto l’indotto sciistico della zona;

    Ritenute condivisibili tutte le motivazioni addotte dalla D.L. nella relazione riservata del 27.07.2013;

    Ravvisato inoltre che il non completamento dell’opera comporterebbe la revoca dei tre contributi regionali assegnati (fotovoltaico-geotermico e risparmio energetico);

    Ravvisato che vi e’ la necessità immediata di far sgombrare la ditta Opera dal cantiere onde poter mettere in sicurezza il lavoro svolto fin d’ora, in quanto essendo il piano primo del rifugio completamento in legno se non si procede immediatamente in via d’urgenza al completamento delle pareti verticali, al montaggio delle scossaline e al montaggio degli infissi la neve della prossima stagione provocherà danni irreparabili e la necessità addirittura di ricostruire parti strutturali del rifugio;

    Ravvisato che dopo le copiose piogge verificatesi anche nella giornata del 09.09.2013 le strutture lignee verticali sono state nuovamente esposte alle intemperie, onde dovrà essere verificato se le medesime potranno essere mantenute oppure essere smontate e la fibra interna sostituita;

    Ritenuto pertanto, alla luce delle sopra esposte motivazioni e tenuto conto delle relazioni e dei verbali del Direttore dei Lavori del 25.08.2013 del 31.08.2013 e del 10.09.2013, trasmessi alla scrivente responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 136 comma 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006, di dover procedere alla risoluzione del contratto d’appalto Rep. 648 in data 15.10.2011 come previsto dall’art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 163/2006;

    Ritenuto pertanto di dover proporre la risoluzione del contratto al Responsabile del Settore IV Assetto ed Uso del Territorio e alla Giunta Comunale per l’adozione degli atti di competenza;

    Tutto cio’ premesso e considerato;
    Visto il D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto il DPR. 207/2010;
    Visto il D.Lgs 267/2000;

    PROPONE

    Che LA STAZIONE Appaltante
    DETERMINI

    – Di procedere ai sensi dell’art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. alla RISOLUZIONE del contratto Rep. 648 del 15.10.2011 stipulato tra il Comune di ussita e la Ditta Opera Costruzioni S.r.l. con sede in Via A. bertoloni, 19, Roma dell’importo di euro 1.500.062,26 oltre IVA cosi’ come divenuto in virtu’ della variante suppletiva approvata con Deliberazione Giunta Municipale n. 111 del 20.10.2012, per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e irregolarita’ riscontrate e denunciate dal Direttore dei Lavori nell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo rifugio di montagna “Le Saliere” come si evince dagli ordini di servizio e dalla relazione particolareggiata del D.l., documentazione che e’ stata dettagliata nelle premesse e qui si intende integralmente riportata;
    – Di demandare alla scrivente Responsabile unico del procedimento e al Direttore dei lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D.lgs. 163/2006;
    – di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle modalita’ per l’esecuzione dei restanti lavori ;
    – Di demandare alla scrivente Responsabile Unico del Procedimento l’adozione dei provvedimenti relativi, compresa l’escussione della garanzia fidejussoria, successivamente alla quantificazione dei danni subiti e subendi da parte del Comune di ussita;

    #260547
    sertorelli
    Moderatore

    -Richiamata la relazione riservata al RUP del Direttore dei lavori del 27.07.2013 dalla quale si evince tra l’altro che:

    “Considerato che l’andamento dei lavori ed il comportamento dell’appaltatore(impresa Opera Costruzioni Srl) concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto (accordo transattivi sottoscritto in data 01/03/2013) tale da compromettere la buona riuscita dei lavori ed il compimento dell’opera entro i termini fissati con il citato accordo transattivo e precisamente con scadenza in data 15/08/2013”

    “In sede di gara la ditta Opera Costruzioni Srl ha proposto una consistente riduzione dei tempi di consegna, che peraltro ha maturato all’impresa stessa un punteggio a favore ai fini dell’aggiudicazione finale, fissando in 180 giorni il tempo necessario per l’ultimazione dei lavori consistenti in complessivi euro unmilione-quattrocentoventimila circa, quando invece in 101 giorni (circa la metà del tempo proposto) ha maturato solamente il 5% circa dell’importo contrattuale”

    “Visto che nel corso dei lavori l’impresa è incorsa in comportamenti lesivi dei patti e delle condizioni contrattuali (accordo transattivo sottoscritto in data 01/03/2013 rep. 656)”;

    “Preso atto dell’oggettivo e grave ritardo rispetto al cronoprogramma aggiornato al 10/04/2013 ampiamente disatteso in ogni singola lavorazione”;

    “Con previsione puramente ottimistica, ipotizzando la ripresa delle lavorazioni mancanti a decorrere dal 5 agosto p.v., mantenendo la tempistica di ogni lavorazione proposta dall’Impresa, salvo eventuali ulteriori criticità legate al ritardo nell’approvvigionamento dei materiali, alla cattiva conduzione del cantiere, al maltempo, la scadenza per l’ultimazione dei lavori è prevista al 14/11/2013, ovvero ben 91 giorni (oltre 3 mesi) di ritardo rispetto il cronoprogramma aggiornato al 10/04/2013”;

    “Dal quadro sopra riportato si evince con inconfutabile chiarezza che il termine delle lavorazioni supera ampiamente quello fissato nella transazione del 01/03/2013, con scadenza per il completamento dell’opera il 15/08/2013 e, cosa ancor più grave, la previsione di cui sopra dimostra che il termine delle lavorazioni oltrepasserà il periodo estivo, protraendosi fino al prossimo autunno, impedendo così di fatto l’esecuzione di quelle attività di completamento indispensabili per fruire concretamente dell’immobile”.

    “Considerato che il permanere degli inadempimenti ha gravemente compromesso la realizzazione dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali e dalle esigenze della Stazione Appaltante”;

    “Constatato che il comportamento omissivo dell’impresa configura la fattispecie di un “grave inadempimento contrattuale” ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto (Accordo Transattivo) o della regola d’arte:
    ~ D.Lgs. 163/2006;
    ~ Regolamento DPR 207/2010 (ex DPR 554/1999);
    ~ Capitolato Speciale d’Appalto;
    ~ Contratto;
    ~ Accordo Transattivo sottoscritto in data 01/03/2013”

    “CONSTATATO: che a tutt’oggi le disposizioni impartite sia per le vie brevi, sia epistolarmente, con la corrispondenza sopra richiamata e le cui copie si allegano alla presente e della stessa fanno parte integrante, sono state totalmente disattese soprattutto per quanto attiene il rispetto del cronoprogramma; che le disposizioni imposte dal contratto (Accordo Transattivo del 01/03/2013) sono state anch’esse inosservate e che il permanere di tale condizione non consente di assicurare una corretta esecuzione dell’appalto nei tempi e nei modi programmati”;

    “RITIENE CHE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 136, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché degli artt. 7, 8, 9, 11 e 12 del Capitolato Speciale d’Appalto possano essere contestati all’impresa gli inadempimenti sopra illustrati”.

    Richiamato il verbale di verifica dello stato avanzamento lavori del 12.08.2013 redatto in contraddittorio con l’impresa appaltatrice alla presenza di due testimoni dal quale si evince che le percentuali raggiunte per ciascuna categoria di lavoro erano molto basse rispetto ai tre giorni rimanenti per dare l’opera completa;

    Rilevato che il 15.08.2013 i lavori non sono stati ultimati;

    Richiamato l’ordine di servizio della D.L. del 25.08.2013 con il quale:
    – si segnalava alla Ditta l’avvenuta scadenza del termine contrattuale per ultimare i lavori
    – si comunicava la messa in penale della stessa
    – si riteneva opportuno ai sensi dell’art. 13 del contratto e art. 12 del capitolato speciale d’appalto concedere all’impresa ulteriori sessanta giorni per l’ultimazione dei lavori e quindi entro il 15.10.2013 purche’ venisse rispettato il seguente scadenziario delle lavorazioni indispensabili per evitare danni alle opere gia’ eseguite:

    Sintetica descrizione delle lavorazioni Data di completamento Data del sopralluogo per l’accertamento dell’avvenuto completamento.
    Accertamento acquisizione misure degli infissi per quanto alle tre vetrate. 27 agosto 2013 27 agosto 2013
    Esecuzione dei massetti interni (primo strato) pronti per la posa dei pannelli
    del riscaldamento a pavimento. 31 agosto 2013 31 agosto 2013

    Posa dei canali di gronda, scossaline, converse per compluvi e relativi discendenti. 31 agosto 2013 31 agosto 2013
    Esecuzione massetti esterni primo strato. 07 settembre 2013 07 settembre 2013
    Posa del manto di copertura costituito da “Tegola canadese” 07 settembre 2013 07 settembre 2013
    Fornitura materiale per completamento delle pareti perimetrali esterne. 14 settembre 2013 16 settembre 2013
    Esecuzione massetti esterni pronti per la posa della pavimentazione. 14 settembre 2013 16 settembre 2013
    Completamento delle pareti perimetrali compresa la finitura del lato esterno. 23 settembre 2013 23 settembre 2013
    Posa dei pavimenti delle terrazze 30 settembre 2013 30 settembre 2013
    Completamento delle pareti perimetrali per quanto alla finitura interna. 30 settembre 2013 30 settembre 2013
    Posa in opera infissi relativi alle finestre, escluse le tre vetrate di grandi dimensioni. 30 settembre 2013 30 settembre 2013
    Posa in opera degli infissi per quanto alle tre vetrate di grande dimensione. 07 ottobre 2013 07 ottobre 2013
    Posa dei pavimenti interni 07 ottobre 2013 07 ottobre 2013
    Completamento dei locali del piano interrato, compresi i bagni. 14 ottobre 2013 14 ottobre 2013
    Completamento impiantistica. 14 ottobre 2013 14 ottobre 2013
    Completamento impiantistica relativa anche ai pannelli fotovoltaici ed all’impianto geotermico. 14 ottobre 2013 14 ottobre 2013
    Completamento del rifugio nel suo complesso. 14 ottobre 2013 14 ottobre 2013

    Ravvisato che nel medesimo ordine di servizio veniva specificato che per quanto riguarda le lavorazioni riguardanti i primi dodici punti il medesimo ordine di servizio aveva valore di assegnazione specifica del termine di cui al comma 4 dell’ art. 136 D.Lgs. 163/06, onde il suo mancato rispetto avrebbe prodotto le conseguenze di cui ai successivi commi 5 e 6 dello stesso articolo, anche prima del termine finale fissato al 15.10.2012 ;

    Ravvisato che nel suddetto ordine di servizio e’ stato piu’ volte specificato che il ritardo di una sola delle singole categorie urgenti avrebbe comportato la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 senza ulteriore preavviso;

    Ravvisato che nel medesimo ordine di servizio e’ disposto che le singole scadenze sarebbero state puntualmente verificate dalla D.L. e dal RUP;

    Richiamato l’ordine di servizio del D.L. del 26.08.2013 con il quale si evidenzia la necessità di eseguire con somma urgenza i lavori di posa in opera delle scossaline, converse, canalizzazioni e relativi accessori previa sostituzione del materiale isolante ammalorato per infiltrazioni di acque meteoriche, nonché la definitiva posa del manto di tegole Canadesi;

    Richiamata l’integrazione all’ordine di servizio del 26.8.2013 del 28.08.2013 con cui si mette in evidenza che a causa della non esecuzione di quanto indicato nell’O.d.s. del 26.08.2013, le copiose piogge verificatesi in data 27.08.2013, hanno bagnato la fibra di legno interclusa nelle pareti verticali tanto che le medesime dovranno essere verificate;

    Richiamati i verbali di verifica, anche ai sensi del comma 5 dell’ art. 136 D.Lgs. 163/06, delle singole scadenze fissate nell’ordine di servizio del 25.08.2013 del 31.08.2013 e del 10.09.2013, trasmessi al responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di detta disposizione, dai quali si evince che le prime sei date non sono state rispettate, non essendo state le relative opere realizzate;

    Ravvisato che il mancato rispetto dei termini contrattuali e di quelli successivamente indicati dal D.L. procura un grave danno all’Amministrazione Comunale che non riesce ad aprire il nuovo rifugio neppure per la prossima stagione invernale, mentre in base al contratto iniziale il rifugio doveva essere ultimato per la stagione invernale 2011/2012 ed in base all’ accordo transattivo ultimato entro il 15.8.2013;

    Ravvisata l’ urgenza di provvedere per evitare ulteriori danni, dato che, se l’involucro esterno del rifugio realizzato non viene ultimato (pareti perimetrali esterne e infissi) o comunque messo in sicurezza prima della stagione autunno-invernale, si rischia che esso debba essere rifatto in toto, essendo intuitivo stimare che le opere, per effetto delle piogge, vengano completamento imbibite d’acqua;

    Vista la nota dell’Avv. Del Sorbo del 02.09.2013 con la quale la Ditta Opera sollecita il pagamento del 5 stato avanzamento lavori;

    Vista la nota di risposta della D.L. del 05.09.2013 dalla quale si evince che il 5 SAL si raggiungerebbe solamente contabilizzando tutte le pareti verticali perimetrali non ancora ultimate e realizzate in difformità al progetto, per le quali tra l’altro si rischia l’intero smontaggio a causa dell’imbibimento con acqua delle medesima per la mancata realizzazione da parte della ditta Opera delle scossaline sommitali;

    Visto che nella suddetta nota del D.L. si fa rilevare alla ditta Opera Costruzioni che solo a lavorazione finita a regola d’ arte ed conformità al progetto le pareti potranno essere contabilizzate;

    Richiamata la propria nota prot. 3097 del 06.09.2013 di risposta a quella dell’Avv. Del Sorbo nella quale viene ribadito che non vi sono le condizioni di contratto e di Legge per ritenere maturato il V S.A.L . per le motivazioni ben specificate dalla D.L. nella propria nota di cui sopra;

    Vista la ulteriore missiva dell’ avv. Del Sorbo del 09.09.2013 con la quale, dandosi disponibilità ad una verifica congiunta, si pone ancora l’ accento sul fatto che la ditta Opera “provvederà ad eseguire nuove lavorazioni unicamente laddove siano appianati eventuali contrasti su quanto allo stato effettivamente dovuto”;

    Stimato di non poter assolutamente condividere detta posizione assunta dalla ditta Opera per le ragioni già enunciate nella nota di risposta della D.L. del 05.09.2013 e precisamente perché
    – vi sono difformità non autorizzate nella realizzazione delle pareti perimetrali, che ne precludono la liquidazione;
    – la voce di capitolato inerente è liquidabile solo dopo la realizzazione integrale della parete;

    Stimato inoltre che, anche se fossero (e non lo sono) maturati i requisiti per il V° SAL, l’ attuale rifiuto a non eseguire ulteriori lavorazioni non può comunque essere giustificato, atteso che
    – non sono ancora decorsi i termini (sommati per l’ emissione del certificato di pagamento e per il pagamento ex art. 143 DPR 207/10) per l’ esecuzione del pagamento,
    – non sussistono le condizioni per l’ ipotizzato rifiuto di adempiere alle obbligazioni derivanti da contratto ex art. 1460 c.c., tenuto conto del disposto dell’ art. 133, primo comma, del Codice dei contratti;

    Ravvisato che inoltre sono ancora da definire gli importi Inail ed Inps da liquidare in quanto non pagati dalla ditta subappaltatrice Edilnord e che saranno quindi da trattenere dalle somme maturate;

    Ravvisato che dalle somme maturate dovranno essere detratti anche gli oneri necessari per il ripristino ambientale dei luoghi deteriorati dalla Ditta esecutrice con i propri mezzi (bilici) durante l’operazione di trasporto del legname prefabbricato ancora da quantizzare;

    Dato atto che le inadempienze accertate concretano oltre che un grave ritardo sull’ultimazione dei lavori anche un grave danno all’interesse pubblico trattandosi di un intervento concernente la realizzazione di un’opera di importanza strategica per gli impianti sportivi di Frontignano e quindi influente su tutto l’indotto sciistico della zona;

    Ritenute condivisibili tutte le motivazioni addotte dalla D.L. nella relazione riservata del 27.07.2013;

    Ravvisato inoltre che il non completamento dell’opera comporterebbe la revoca dei tre contributi regionali assegnati (fotovoltaico-geotermico e risparmio energetico);

    Ravvisato che vi e’ la necessità immediata di far sgombrare la ditta Opera dal cantiere onde poter mettere in sicurezza il lavoro svolto fin d’ora, in quanto essendo il piano primo del rifugio completamento in legno se non si procede immediatamente in via d’urgenza al completamento delle pareti verticali, al montaggio delle scossaline e al montaggio degli infissi la neve della prossima stagione provocherà danni irreparabili e la necessità addirittura di ricostruire parti strutturali del rifugio;

    Ravvisato che dopo le copiose piogge verificatesi anche nella giornata del 09.09.2013 le strutture lignee verticali sono state nuovamente esposte alle intemperie, onde dovrà essere verificato se le medesime potranno essere mantenute oppure essere smontate e la fibra interna sostituita;

    Ritenuto pertanto, alla luce delle sopra esposte motivazioni e tenuto conto delle relazioni e dei verbali del Direttore dei Lavori del 25.08.2013 del 31.08.2013 e del 10.09.2013, trasmessi alla scrivente responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 136 comma 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006, di dover procedere alla risoluzione del contratto d’appalto Rep. 648 in data 15.10.2011 come previsto dall’art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 163/2006;

    Ritenuto pertanto di dover proporre la risoluzione del contratto al Responsabile del Settore IV Assetto ed Uso del Territorio e alla Giunta Comunale per l’adozione degli atti di competenza;

    Tutto cio’ premesso e considerato;
    Visto il D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto il DPR. 207/2010;
    Visto il D.Lgs 267/2000;

    PROPONE

    Che LA STAZIONE Appaltante
    DETERMINI

    – Di procedere ai sensi dell’art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. alla RISOLUZIONE del contratto Rep. 648 del 15.10.2011 stipulato tra il Comune di ussita e la Ditta Opera Costruzioni S.r.l. con sede in Via A. bertoloni, 19, Roma dell’importo di euro 1.500.062,26 oltre IVA cosi’ come divenuto in virtu’ della variante suppletiva approvata con Deliberazione Giunta Municipale n. 111 del 20.10.2012, per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e irregolarita’ riscontrate e denunciate dal Direttore dei Lavori nell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo rifugio di montagna “Le Saliere” come si evince dagli ordini di servizio e dalla relazione particolareggiata del D.l., documentazione che e’ stata dettagliata nelle premesse e qui si intende integralmente riportata;
    – Di demandare alla scrivente Responsabile unico del procedimento e al Direttore dei lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D.lgs. 163/2006;
    – di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle modalita’ per l’esecuzione dei restanti lavori ;
    – Di demandare alla scrivente Responsabile Unico del Procedimento l’adozione dei provvedimenti relativi, compresa l’escussione della garanzia fidejussoria, successivamente alla quantificazione dei danni subiti e subendi da parte del Comune di ussita;

    #224086
    sertorelli
    Moderatore

    Quindi alla fine della fiera:
    niente nuovo rifugio quest’inverno sperando di non dover abbattere la costruenda struttura e dover ricominciare dall’inizio. :angry:

    #260548
    sertorelli
    Moderatore

    Quindi alla fine della fiera:
    niente nuovo rifugio quest’inverno sperando di non dover abbattere la costruenda struttura e dover ricominciare dall’inizio. :angry:

    #224087
    Vettore2480
    Partecipante

    Era ora che il comune tirasse fuori gli attributi!

    #260549
    Vettore2480
    Partecipante

    Era ora che il comune tirasse fuori gli attributi!

    #224088
    Nibbio
    Partecipante

    Ma che attributi!!
    Preso atto dell’oggettivo e grave ritardo rispetto al cronoprogramma aggiornato al 10/04/2013 ampiamente disatteso in ogni singola lavorazione”;TALE DA CREARE I PRESUPPOSTI DI RISOLUZIONE!!
    Ma alla data di aggiornamento non sussistevano già tali propositi???
    Il danno ambientale ed economico chi lo paga???
    In un anno non mi è sembrato di vedere ritmi di lavorazione serrati da cronoprogramma, e non mi sembra cnemmeno CHE SIANO MANCATI i tempi tecnici per valutare o meno l’affidabilità della ditta, VISTA LA STAGIONE INVERNALE CON FERMO CANTIERE!!
    Spero sia fatta chiarezza, perchè l’Italia ne ha bisogno.

    #260550
    Nibbio
    Partecipante

    Ma che attributi!!
    Preso atto dell’oggettivo e grave ritardo rispetto al cronoprogramma aggiornato al 10/04/2013 ampiamente disatteso in ogni singola lavorazione”;TALE DA CREARE I PRESUPPOSTI DI RISOLUZIONE!!
    Ma alla data di aggiornamento non sussistevano già tali propositi???
    Il danno ambientale ed economico chi lo paga???
    In un anno non mi è sembrato di vedere ritmi di lavorazione serrati da cronoprogramma, e non mi sembra cnemmeno CHE SIANO MANCATI i tempi tecnici per valutare o meno l’affidabilità della ditta, VISTA LA STAGIONE INVERNALE CON FERMO CANTIERE!!
    Spero sia fatta chiarezza, perchè l’Italia ne ha bisogno.

    #224089
    Sibillo
    Membro

    Quali sono le concrete ipotesi per una ripresa dei lavori a medio termine? (credo non prima dell’estate 2014 a questo punto..) In genere in questi casi si riassegna l’appalto a un’altra ditta per concludere il tutto.

    P.S.: io credo che il comune abbia temporeggiato con la vana speranza che, seppure a tempo di lumaca, il tutto venisse in qualche modo realizzato per dicembre almeno, ma poi si sono ricreduti dopo aver constatato che davvero non hanno fatto un c*** nel frattempo!:angry::angry:

    Fortuna che del progetto iniziale si è completata la nuova seggiovia, almeno sciamo con il cantiere di lato allo sbarco, ma almeno sciamo!:( (magra consolazione)

    Viva l’Italia..:S

    #260551
    Sibillo
    Membro

    Quali sono le concrete ipotesi per una ripresa dei lavori a medio termine? (credo non prima dell’estate 2014 a questo punto..) In genere in questi casi si riassegna l’appalto a un’altra ditta per concludere il tutto.

    P.S.: io credo che il comune abbia temporeggiato con la vana speranza che, seppure a tempo di lumaca, il tutto venisse in qualche modo realizzato per dicembre almeno, ma poi si sono ricreduti dopo aver constatato che davvero non hanno fatto un c*** nel frattempo!:angry::angry:

    Fortuna che del progetto iniziale si è completata la nuova seggiovia, almeno sciamo con il cantiere di lato allo sbarco, ma almeno sciamo!:( (magra consolazione)

    Viva l’Italia..:S

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