Ultimo aggiornamento: assicurazione sci e casco obbligatorio entreranno in vigore tra due stagioni

Ultimissimo aggiornamento in merito alla questione dell’assicurazione e del casco obbligatori sulle piste da sci. Dopo le voci che hanno iniziato a girare in estate, ecco la notizia ufficiale. La legge 363 del 3002 che è attualmente in vigore per le piste da sci non può essere accantonata.

Assicurazione sci e casco obbligatori sulle piste

Ancora due stagioni, almeno, in cui si dovrà fare i conti quindi con le vecchie regole, con le Regioni che avranno così due anni per adeguarsi alla nuova normativa. Il motivo del rinvio probabilmente è da ricercare ancora una volta nel Covid, con la possibilità di dare agli enti più tempo per adeguarsi a norme che saranno certamente stringenti, ma che garantiranno più sicurezza.

I temi importanti per chi gestisce gli impianti sembra non siano tanto il casco o l’assicurazione RC obbligatoria in sé, ma altre questioni tecniche su cui sembra si debba ragionare molto. La legge quadro attuale è unica, non si può scomporre e quindi occorrerà attendere ancora due anni per far entrare in vigore le nuove normative.

Esempio pratico

Facciamo un esempio pratico. L’art.30 del D.Lgs n.40/2021 prevede che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”. Ma il secondo comma dello stesso articolo dice invece che il gestore degli impianti “ha l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. Ciò quindi vuol dire prendere accordi antecedenti con le compagnie assicurative e mettere in campo una serie di pratiche che saranno lunghe.

Tra fine maggio ed inizio aprile già si era parlato di un’entrata in vigore della nuova legge dal 31 dicembre 2023, con i gestori degli impianti che non sembravano infatti preoccupati dei nuovi obblighi. Ora che la stagione invernale è alle porte ecco che tutto diventa più chiaro ed ufficiale, e così l’obbligatorietà dell’assicurazione per gli sciatori e del casco fino a 18 anni può aspettare, fino al 31 dicembre 2023 appunto.

Forse non si è voluto sovrapporre i preparativi per questi nuovi obblighi alle incombenze relative al Covid, che già stanno impegnando di molto i gestori dei comprensori. Di seguito la comunicazione ufficiale che Anaf ha inviato nella serata di ieri:

Per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio c’è una comunicazione che Anef ha mandato a tutti gli associati pochi minuti fa:

“Negli ultimi giorni ci è stato segnalato che varie fonti, tra le quali anche alcuni siti specializzati, stanno indicando termini sbagliati in merito alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 40/2021, che introdurrà un’ampia revisione della Legge 363/03. Precisiamo che tale Decreto Legislativo, varato dal Governo il 28 febbraio 2021, entrerà in vigore solo dal 31 dicembre 2023. Infatti il DL Sostegno 1 (Decreto Legge 41/2021), all’art. 30, aveva stabilito l’entrata in vigore della nuova norma con il 1° gennaio 2022, ma tale data è stata poi prorogata al 31 dicembre 2023 nel corso dei lavori Parlamentari di conversione. La Legge di conversione del DL Sostegno (Legge 21 maggio 2021 n° 69) riporta chiaramente la modifica e la proroga dei termini rispetto alla prima formulazione del testo e rappresenta il riferimento normativo certo e definitivo per l’interpretazione della scadenza”.

Ecco invece il testo ufficiale del decreto:

In relazione all’entrata in vigore del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (a decorrere dalla data sua entrata in vigore sarà abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ad eccezione dell’articolo 5, commi 1, dell’articolo 7, commi 5 e 6, e dell’art. 23) il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. “Sostegni”), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, ha stabilito all’art. 30, comma 11 (pag. 43) che: “11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.”

Quindi, ad oggi, le norme del D. Lgs. 40 /2021 entrano in vigore dal 31/12/2023,
e di conseguenza (art. 40 “Adeguamento alle disposizioni della legge” del D. Lgs. 40/2021):

Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (N.B. 31/12/2024), adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 4 (aree sciabili attrezzate) e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (N.B. 31/12/2025), gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

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